Pubblichiamo il protocollo elaborato da Iride Soc. Coop. Sociale per il controllo del green pass sui luoghi di lavoro; qui sotto riportiamo la procedura da noi redatta e valida per le unità produttive da noi gestite:
Procedura per lo svolgimento delle attività di controllo
alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19
Premessa
La presente Procedura viene adottata in data 15/10/2021 sulla base di quanto previsto della seguente ed attuale normativa:
Ø D.P.C.M. 17 giugno 2021 - Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Ø Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 17 giugno 2021 n. 87) - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Ø Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
Ø Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 - Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
La presente Procedura sarà, eventualmente, aggiornato qualora emanate successive disposizioni che ne rendessero necessarie sue modifiche/integrazioni.
Scopo
In base al dettato di Legge, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, co. 2.
Il presente Regolamento, in applicazione dell’art. Art. 9-septies, co. 5, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 17 giugno 2021 n. 87), determina le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Campo di Applicazione
Chiunque svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione-produttiva della Iride Soc. Coop. Sociale presso la sede strutturata in Via C. Battisti 2/I, 05021, Acquasparta (TR) e nelle sedi secondarie dove vengono svolte le diverse attività produttive dell’azienda, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui al citato art. 9, co. 2.
Tale obbligazione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al precedente periodo, anche sulla base di contratti esterni.
Tale obbligazione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute datata 4 agosto 2021 in cui è precisato che “ …le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.”
Definizioni
Le certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, co. 2, attestano quanto segue:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con Circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.;
d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale tale situazione viene attestata sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la citata Circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021.
Modalità di verifica
L’attività di verifica si svolgerà in base alle seguenti procedure:
1) comunicazione diretta da parte del lavoratore: qualora il lavoratore non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione può comunicarlo direttamente e formalmente all’Ufficio amministrazione tramite e-mail (coopiride@libero.it) o tramite applicazione WhatsApp (n. cellulare 3939794298); tale comunicazione, conseguentemente, preclude lo svolgimento della relativa attività;
2) chiunque svolge l’attività lavorativa presso le sedi operative presso le quali Iride Soc. Coop. Sociale svolge i propri servizi:
· all’ingresso nella sede di lavoro, identificata persona delegata richiederà l’esibizione della certificazione verde COVID-19 in formato telematico o cartaceo,
· il delegato, attraverso l’utilizzo della applicazione VerificaC19, verificherà la certificazione verde COVID-19 esibita
· in caso di esibizione di certificazione verde COVID-19 valida, autorizzerà l’accesso
· in caso di mancanza di certificazione verde COVID-19 o di esibizione di certificazione verde COVID-19 non valida, non autorizzerà l’accesso
· la descritta procedura sarà effettuata giornalmente;
· chiunque sia esente dalla campagna vaccinale e, pertanto, non possieda e non possa esibire la certificazione verde COVID-19, dovrà comunque esibire una idonea certificazione medica attestante tale stato; in caso di mancanza non sarà autorizzato l’accesso
· in caso di non riconoscibilità diretta del soggetto esaminato, potrà essere richiesta apposita documentazione di identità;
· il delegato annoterà su apposito Report, da inoltrare all’Ufficio amministrazione, ogni operazione che determinerà una non autorizzazione all’accesso.
In qualsiasi caso di controllo, il designato:
• non deve effettuare fotografie,
• non deve effettuare copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi,
• non deve conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi
• non deve procedere a verificare dati diversi dalla verifica del possesso di un green pass valido al momento del controllo.
Il delegato, altresì,
· non può cedere l’incarico se non previa autorizzazione del datore di lavoro,
· in caso di assenza, dovrà essere informato immediatamente il datore di lavoro,
Qualora il delegato riscontri eventuali problematiche differenti ed aggiuntive dovrà, rapportarsi immediatamente al Sig.ra Argenti Fiorella, Legale Rappresentante di Iride Soc. Coop. Sociale, reperibile al n. 3939794298/0744930798
Modalità di designazione
Il personale scelto in qualità di Soggetto accertatore degli obblighi di cui ai commi 1 - 3 del citato art. 9-septies, relativi al possesso ed alla esibizione della Certificazione verde Covid-19, sarà appositamente delegato tramite atto scritto, il quale verrà allegato al presente protocollo.
Anche per i citati soggetti delegati, comunque, vige l’obbligo giornaliero di procedere alla verifica del proprio status; resta comunque inteso che i soggetti delegati verranno a loro volta verificati a campione dal datore di lavoro.
Mancato possesso ed esibizione della certificazione o di altra documentazione
Se i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione o risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro:
a) non possono svolgere l’attività lavorativa;
b) la loro mancata attività lavorativa deve essere considerata assenza ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021; i giorni di assenza ingiustificata non daranno diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominato,
c) non sarà soggetto a sanzioni disciplinari,
d) avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Qualora il lavoratore svolga attività lavorativa senza essere in possesso della certificazione verde sarà soggetto:
a) alla procedura inerente l’irrogazione della sanzione amministrativa, da parte del Prefetto, da €uro 600,00 ad €uro 1.500,00,
b) ad uno specifico procedimento disciplinare.
Impianto sanzionatorio
In base a quanto previsto dall’art. 9septies, co. 8 – 10, l’impianto sanzionatorio, in sintesi, è il seguente:
a) lavoratori obbligati:
qualora il lavoratore svolga attività lavorativa senza essere in possesso della certificazione:
Ø sanzione amministrativa da €uro 600,00 ad €uro 1.500,00
Ø possibile avviare un procedimento disciplinare;
b) datori di lavoro obbligati alla verifica:
in caso di mancata verifica
➢ sanzione amministrativa da €uro 400,00 ad €uro 1.000,00;
➢ in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata;
c) datori di lavoro di soggetto che ha svolto attività lavorativa senza certificazione:
➢ sanzione amministrativa da €uro 400,00 ad €uro 1.000,00;
➢ in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata.
Pubblicità La presente Procedura sarà resa pubblica attraverso l’affissione in ogni sede di lavoro dell’azienda; il presente documento viene altresi pubblicato sul sito internet www.iridesoccoop.it . La presente Procedura sarà comunicata, altresì, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ed al Medico competente.